Data ultimo aggiornamento: 22/08/2022

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Tipi di ammortamento

Gli ammortamenti possono essere calcolati secondo criteri diversi, ma sono deducibili fiscalmente solo se rientrano nei limiti previsti dalla norme della legislazione fiscale. Un'azienda può quindi decidere di eseguire ammortamenti seguendo i principi strettamente fiscali, oppure seguendo principi diversi: nel secondo caso avremo ammortamenti superiori o inferiori a quelli deducibili fiscalmente, perciò può porsi un problema di quote di ammortamenti o parti di quote deducibili e quote o parti di quote non deducibili, che devono essere poi riprese in sede di dichiarazione dei redditi come riprese fiscali. Per distinguere i due tipi d'ammortamento parliamo di ammortamenti civilistici e ammortamenti fiscali: gli ammortamenti civilistici sono quelli che, di norma, sono evidenziati poi nel bilancio d'esercizio dell'azienda, mentre gli ammortamenti fiscali sono quelli che seguono i criteri fiscali di ammortamento e che possono essere detratti fiscalmente nelle misure stabilite di deducibilità; naturalmente i due tipi d'ammortamento possono anche coincidere, e di fatto nella maggior parte dei casi si verifica proprio questo.

La procedura prevede le seguenti possibilità operative come "tipi di ammortamento applicabili", tenendo presente che le varie possibilità sono valide sia sotto il profilo Fiscale che Civilistico (gestiti in modo autonomo):

ministeriale = si applicano sia a fini del bilancio che ai fini fiscali le % indicate nelle apposite tabelle ministeriali

anticipato = si applicano le % indicate nelle apposite tabelle le percentuali aggiuntive previste e concesse quale ammortamento anticipato

ridotto = si intende una quota inferiore alla quota prevista dalle tabelle ministeriali; ad esempio, la tabella prevede per gli automezzi il 25%, un ammortamento ridotto è un ammortamento compreso tra 12,5% e 24,99%. Solitamente si tratta di quote non inferiori alla metà di quelle previste da tali tabelle, poiché dal punto di vista fiscale la differenza tra una quota inferiore al 50% dell'aliquota ministeriale e il 50% di detta aliquota è da considerarsi ammortamento "perso", cioè non più deducibile fiscalmente. Pertanto, sebbene sia una situazione da evitarsi dal punto di vista economico, è gestita la possibilità di indicare una percentuale inferiore al 50% dell'aliquota ministeriale: il programma considera la quota derivante come "quota inferiore al minimo" e la differenza rispetto al suddetto 50% come "ammortamento perso", o anche "ammortamento non deducibile al termine della procedura d'ammortamento", in quanto l'effetto fiscale di indeducibilità si manifesta solo negli ultimi periodi di ammortamento;

accelerato = si intende una % di ammortamento superiore a quella prevista dalle tabelle ministeriali, ma totalmente deducibili fiscalmente, perché il maggior ammortamento è giustificato da un maggior uso, dimostrabile, rispetto all'uso normale in quel settore di attività. Ad es., se l'azienda lavora su tre turni giornalieri, perciò 24 ore su 24, mentre nello stesso settore la normalità é di 8 ore al giorno, in tal caso gli ammortamenti possono essere pari a 3 volte quelli ministeriali;

simulato =si intende una percentuale indicata dall'ultente, in sostituzione dell'aliquota ministeriale;

a mannaia = si applica un'aliquota pari al valore residuo percentuale del cespite; in caso di dismissione o distruzione del bene, è un modo per far gravare il costo residuo (costo storico – fondi ammortamento sinora calcolati/accumulati) nell'esercizio della dismissione o distruzione o, per i beni immateriali, nell'esercizio in cui risulta accertata la non più utilità economica del bene immateriale stesso;

spesabile = per i beni di valore inferiore a 516,46 €, indica la volontà di scaricare il costo intero del bene nel primo esercizio, cioè con un'aliquota d'ammortamento di fatto pari al 100%.

La procedura permette la gestione distinta tra Fiscale e Civilistico, perciò è possibile, in fase di calcolo ammortamenti, combinare anche diversi criteri di valutazione (ex: ammortamento Civilistico = ridotto e ammortamento Fiscale = ministeriale).

Per ogni cespite viene perciò richiesto il tipo di ammortamento che s'intende applicare, sia sotto l'aspetto fiscale che civilistico, e per ogni cespite sono richieste 5 diverse percentuali d'ammortamento che fanno riferimento ai vari modi di procedere agli ammortamenti:

  • % ammortamento ministeriale;
  • % ammortamento anticipato, in via eccezionale rispetto alle altre aliquote sotto indicate, intendendo la quota in più rispetto a quella ministeriale;
  • % ammortamento accelerato
  • % ammortamento Ridotto
  • % ammortamento Simulato
  • % ammortamento Originaria, solo per la parte fiscale, indica la percentuale d'ammortamento ministeriale valida al momento della nascita del cespite, per memoria in caso di variazione nel tempo delle aliquote ministeriali.

Viene inoltre richiesto se il cespite è "spesabile" sotto l'aspetto civilistico e fiscale, cioè dev'essere considerato costo nel primo esercizio di utilizzazione.

L'unica percentuale obbligatoria è quella ministeriale; le altre possono essere omesse, tranne quelle che si ha intenzione di utilizzare; ad es. se si ha intenzione di procedere con l'ammortamento anticipato, è necessario indicare anche la % di ammortam. anticipato.

Ammortamento fiscale e civilistico si differenziano, oltre che per la % applicata, anche per la % di deducibilità del bene ai fini delle imposte sui redditi, basate su considerazioni di promiscuità d'uso, perchè beni utilizzati in parte per scopi aziendali e in parte per scopi personali/privati dell'imprenditore-professionista. Per esempio, i telefoni cellulari sono deducibili come costo solo per il 50% del loro valore (promiscui al 50% per legge), e perciò anche gli ammortamenti su tali beni sono fiscalmente deducibili solo per il 50%: questa condizione è segnalata sull'anagrafica di ciascun cespite, indicando una % d'indeducibilità uso promiscuo. Altro esempio: le imbarcazioni o gli aeromobili non sono affatto deducibili e quindi, pur essendo cespiti e pur dovendo essere ammortizzate dal punto di vista civilistico, avranno una % di indeducibilità fiscale pari a 100 (=totalmente indeducibile). Per quanto riguarda le autovetture (ed altre categorie di beni), il fisco ha limitato la possibilità di ammortamento ponendo un limite massimo sul valore del bene di € 18.075,99 oltre il quale la quota d'ammortamento diventa indeducibile. A tal scopo si indicherà sul cespite il codice "Limiti uso promiscuo" della relativa tabella.

Questi aspetti si riflettono anche sulla rilevazione e trattamento di plus e minusvalenze, dando origine, in virtù delle quote di costo indeducibili, quindi ad un valore fiscalmente riconosciuto diverso dal valore effettivo di un cespite, a plusvalenze tassabili e non tassabili, e a minusvalenze deducibili e indeducibili.

Per tracciare delle informazioni su ogni singolo cespite sotto il profilo fiscale, la procedura gestisce per ogni cespite i seguenti valori, che possono essere modificati con movimenti ed apposite causali di movimentazione:

  • Valore: rappresenta il valore di acquisto, di costruzione (se realizzato internamente), più gli eventuali incrementi (per ampliamenti, ecc) e decrementi (cessioni parziali, eliminazioni parziali, ecc.). É la base su cui vengono applicate le % d'ammortamento.
  • Fondo ammortamento normale: rappresenta il totale degli ammortamenti già eseguiti, con criteri di tipo ammortamento ministeriale, oppure ammortamento ridotto, ma con aliquota uguale o superiore al 50% dell'aliq. ministeriale, oppure ammortamento simulato, per la parte deducibile fiscalmente.
  • Fondo ammort. anticipato: rappresenta il totale degli ammortamenti anticipati già eseguiti, intendendo per ammortamenti anticipati le quote eccedenti gli ammortamenti ministeriali, calcolate col criterio ammortamenti anticipati, per la parte deducibile fiscalmente.
  • Fondo amm. accelerato: totale degli ammortamenti calcolati come ammortam. accellerato, per la parte deducibile.
  • Fondo ammortamento non deducibile : la parte indeducibile degli ammortamenti normali, nel senso sopra descritto.
  • Fondo amm. indeducbile anticipato: la parte non deducibile degli ammortamenti anticipati.
  • Fondo amm. indeducibile accelerato: la parte non deducibile di ammortamenti accelerati.
  • Fondo amm. inferiore al minimo: la somma degli ammortamenti effettuati come ammortamenti ridotti, con aliquota inferiore al 50% di quella ministeriale.
  • Fondo amm. a mannaia: la somma degli ammortamenti effettuati col criterio a mannaia.
  • Fondo amm. spesabili: la somma dei valori scaricati direttamente e totalmente nel primo esercizio, per i beni inferiori 516,46 €.
  • Ammortamenti persi/non deducibili al termine: rappresenta la quota d'ammortamento non deducibile fiscalmente al termine dell'ammortamento, in quanto è stato eseguito un ammortamento minore di quello minimo concesso dal fisco; l'ammortamento minimo fiscale è, come abbiamo detto, pari al 50% dell'ammortamento della tabella ministeriale. Questo importo è incrementato quando si forma, applicando ammortamenti minori con aliquote, appunto, inferiore al 50% del previsto, e decrementato man mano che sono calcolate l'ultima o le ultime quote di ammortamento del cespite, originando quote indeducibili perché relative a quote non scaricate nell'esercizio in cui dovevano essere fiscalmente determinate.
  • Ammort. dedotti fiscalmente: rappresenta il totale degli ammortamenti che sono stati dedotti fiscalmente nel corso della vita del cespite. A differenza dei fondi, questo totale non è decrementato al momento, per esempio, della cessione o dismissione del cespite.
  • Plusvalenze: rappresenta il totale delle plusvalenze realizzate in seguito a cessioni parziali o totali del bene, e che sono tassabili.
  • Minusvalenze: rappresenta il totale delle minusvalenze realilzzate in seguito a cessioni parziali o totali del bene, e che sono fiscalmente deducibili.
  • Plusvalenze non tassabili: rappresenta il totale della parte non tassabile delle plusvalenze realizzate in seguito a cessioni parziali o totali del bene.
  • Minusvalenze non deducibili : rappresenta il totale della parte indeducibile delle minusvalenze realizzate tramite cessioni parziali o totali del bene.
  • Valore di cessione: rappresenta il valore, o la somma dei valori, cui è stato ceduto il cespite.
  • Costo storico del bene ceduto: per le cessioni e dismissioni, rappresenta il valore a costo storico del bene ceduto o dismesso.

Sotto gli aspetti civilistici sono definiti invece i seguenti valori:

  • Valore: rappresenta il valore di acquisto, di costruzione (se realizzato internamente), più gli eventuali incrementi (per ampliamenti, ecc) e decrementi (cessioni o eliminazioni parziali, ecc.). É la base su cui sono applicate le % d'ammortamento.
  • Fondo ammortamento normale: rappresenta il totale degli ammortamenti già eseguiti, con criteri di tipo ammortamento ministeriale, oppure ammortamento ridotto, ma con aliquota uguale o superiore al 50% della aliq. ministeriale, oppure ammortamento simulato.
  • Fondo ammort. anticipato: rappresenta il totale degli ammortamenti anticipati già eseguiti, intendendo per ammortamenti anticipati le quote eccedenti gli ammortamenti ministeriali, calcolate col criterio ammortamenti anticipati.
  • Fondo amm. accelerato: totale degli ammortamenti calcolati come ammortam. accellerato.
  • Fondo amm. inferiore al minimo: la somma degli ammortamenti effettuati come ammortamenti ridotti, con aliquota inferiore al 50% di quella ministeriale.
  • Fondo amm. a mannaia: la somma degli ammortamenti effettuati col criterio a mannaia.
  • Fondo amm. spesabili: la somma dei valori scaricati direttamente e totalmente nel primo esercizio, per i beni inferiori al valore a 516,46 €.
  • Valore di cessione: rappresenta il valore (o la somma dei valori) cui è stato ceduto il cespite.
  • Plusvalenze: rappresenta il totale delle plusvalenze realizzate in seguito a cessioni parziali o totali del bene.
  • Minusvalenze: rappresenta il totale delle minusvalenze realizzate in seguito a cessioni parziali o totali del bene.