Data ultimo aggiornamento: 31/01/2024

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Fatturazione Elettronica

1 La Fatturazione Elettronica: aspetti generali

1.1 Premessa

Come è noto, la Legge di Stabilità 2018 ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 127/2015 in materia di fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa sarà obbligatoria:

  1. dall'1.7.2018 per:
    • le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
    • le prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione;
  2. dall'1.9.2018 per le cessioni a turisti extra-UE rientranti nell'ambito del "tax free shopping";
  3. dall'1.1.2019 per tutti gli operatori, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari. Sono escluse altresì le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.

Per cui già dal 01/07/2018 i soggetti di cui al punto 1 saranno interessati da tale adempimento dal lato dell'emissione delle fatture.

Saranno però interessati dal lato del ciclo passivo\acquisti tutti i soggetti passivi IVA che effettuano acquisti di carburante per autotrazione presso impianti stradali.

Pertanto le imprese e professionisti che effettuano acquisti di carburante dall'01/07/2018 non dovranno più compilare la scheda carburante ma riceveranno dal fornitore la fattura nel nuovo formato elettronico.

In vista della prima scadenza del 01/07/2018 , per potere far fronte a questo adempimento le imprese dovranno munirsi di appositi strumenti. Le casistiche che possono presentarsi sono:

a) imprese che già devono emettere fatture elettroniche

b) imprese che hanno solo l'esigenza di registrare fatture passive di carburanti

Il caso sub b) riguarda sicuramente la stragrande maggioranza delle imprese e dei professionisti

Riferimenti Normativi

Fatture e corrispettivi

1.2 Rinvio della scadenza del primo luglio

Il 28 giugno è stata resa ufficiale la proroga al 1° gennaio 2019 dell'entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. In particolare, il Consiglio dei ministri in data 27 giugno ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti relativamente agli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

Come si legge nel comunicato stampa nr 7, il provvedimento rinvia al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.

Sembra pertanto che il Governo abbia optato per la cd "doppia via", concedendo ancora 6 mesi di utilizzo della carta carburante e al tempo stesso permettendo a chi si era organizzato in vista dell'entrata in vigore del 1° luglio 2018 della fatturazione elettronica, di perseguire tale strada in via facoltativa

Comunicato Del Governo di rinvio dell'obbligo di fattura elettronica per l'acquisto di carburante

Successivamente al Comunicato Stampa è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge 28 giugno 2018, n. 79 che ha prorogato il termine di entrata in vigore degli obblighi della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. L'obbligo è stato rinviato di sei mesi, a partire dal 1° gennaio 2019, e varrà esclusivamente per gli impianti stradali di distribuzione.

Resta invariato il termine del 1° luglio 2018 per:

  • la fatturazione di cessione di benzina o di gasolio, fatta eccezione per gli impianti stradali di distribuzione;
  • la fatturazione alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica

1.3 Contenuto

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 (di seguito, il provvedimento), in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 909, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito Legge di Bilancio 2018) conferma che il nuovo obbligo di fatturazione elettronica si assolve mediante l'invio di un file avente formato xml (eXtendible Markup Language) , trasmesso unicamente tramite il Sistema di Interscambio (di seguito, SdI) utilizzando, quindi, le medesime soluzioni informatiche già adottate per l'emissione della fattura elettronica verso la PA.

Il provvedimento chiarisce che i dati da inserire nella fattura elettronica, al fine di consentire la sua corretta emissione, coincidono con i dati obbligatori richiesti dalla normativa IVA, ex articoli 21 e 21 bis del Decreto IVA.

Riportiamo qua in elenco i dati obbligatori e quelli più rilevanti

HEADER

Corrisponde all'intestazione del documento in cui sono riportati i dati del soggetto emittente e i dati del cliente-committente

  • dati della trasmissione:
    • dati del trasmittente: è l'identificativo univoco del soggetto trasmittente che per i soggetti residenti in Italia, siano essi persone fisiche o giuridiche corrisponde al codice fiscale preceduto da IT;
    • progressivo dell'invio: è un numero di tipo alfanumerico attribuito dal soggetto che trasmette;
    • formato trasmissione: indica se trattasi di fattura verso soggetti privati (FPR12) o verso la PA (FPA12);
    • codice destinatario: Per le fatture verso la PA) contiene il codice, di 6 caratteri, dell'ufficio destinatario della fattura, definito dall'amministrazione di appartenenza come riportato nella rubrica "Indice PA". Per le fatture verso privati contiene il codice, di 7 caratteri, assegnato dal SdI ai soggetti che hanno accreditato un canale. Qualora il destinatario non abbia accreditato un canale presso SdI e riceva via PEC le fatture, l'elemento deve essere valorizzato con tutti zeri ('0000000'). Nel caso di soggetti che si avvalgano di un intermediario va indicato il codice dell'intermediario
  • dati del cedente prestatore
    • identificativo fiscale IVA: è l'identificativo fiscale ai fini IVA in cui i primi due caratteri rappresentano il paese ed i restanti l numero di partita IVA;
    • denominazione o in alternativa Cognome e nome per le persone fisiche
    • codice EORI
    • regime fiscale: i valori ammessi sono i seguenti

RF01

Ordinario

RF02

Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)

RF03

Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/00)

RF04

Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)

RF05

Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)

RF06

Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)

RF07

Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)

RF08

Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)

RF09

Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)

RF10

Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)

RF11

Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)

RF12

Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)

RF13

Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)

RF14

Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)

RF15

Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)

RF16

IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)

RF17

IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)

RF18

Altro

RF19

Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)

    • dati della Sede: indirizzo, CAP, comune, provincia, nazione
    • dati della stabile organizzazione: da valorizzare nel caso di cedente non residente con stabile organizzazione in Italia;
    • stato di liquidazione: indicare se il cedente si trova in stato di liquidazione oppure no
    • dati del rappresentante fiscale: da valorizzare se il cedente prestatore si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia
  • dati del cessionario\committente
    • identificativo fiscale IVA: è l'identificativo fiscale ai fini IVA in cui i primi due caratteri rappresentano il paese ed i restanti l numero di partita IVA. Se non inserito il programma controlla che almeno il codice fiscale sia presente
    • codice fiscale: se non indicato viene controllato che almeno l'identificativo fiscale IVA sia inserito
    • denominazione o in alternativa cognome e nome per le persone fisiche;
    • codice EORI
    • dati della sede: indirizzo, CAP, comune, provincia, nazione
    • dati della stabile organizzazione: da valorizzare solo in caso di cessionario non residente e con stabile organizzazione in Italia
    • dati del rappresentante fiscale: da valorizzare nel caso il cessionario si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia

BODY

Corrisponde al "testata" della fattura. All'interno di questo blocco ci sono dei sotto-blocchi in cui si possono individuare

  • Dati generali documento: è composto dai campi sotto indicati
    • Tipo documento: i valori ammessi sono i seguenti:

TD01

Fattura

TD02

Acconto/Anticipo su fattura

TD03

Acconto/Anticipo su parcella

TD04

Nota di credito

TD05

Nota di debito

TD06

Parcella

TD20

Autofattura

    • Codice divisa: è il codice della valuta utilizzata per l'indicazione degli importi. Deve essere uno dei codici consentiti secondo lo standard ISO 4217
    • Data documento.
    • numero: è espresso in formato alfanumerico e deve contenere almeno un numero
    • Altri sub-blocchi non obbligatori sono:
    • dati ritenuta: nel caso in cui nel documento sia presente una ritenuta su persone fisiche o persone giuridiche;
    • dati del bollo: va indicato l'importo del bollo assolto in modo virtuale;
    • dati della cassa di previdenza: vanno indicati i dati della cassa professionale di appartenenza
    • sconto o maggiorazione: indicare se sul totale documento sono previsti sconti o maggiorazione. Vanno poi valorizzati i relativi importo o percentuale o entrambi;
    • importo totale documento: l'importo totale del documento al netto di un'eventuale sconto o maggiorazione;
    • arrotondamento: è l'eventuale arrotondamento sul totale documento;
    • causale: è la causale della vendita
    • Dati ordine di acquisto contiene informazioni in merito all'ordine di acquisto. Si intendono quindi i riferimenti all'ordine\impegno evaso con la fattura. I dati da indicare sono quindi:
    • il riferimento alla "linea" di dettaglio;
    • il numero dell'ordine;
    • la data dell'ordine;
    • il numero della linea (numero diriga dell'ordine evaso;
    • codice commessa o convenzione;
    • codice CUP (Codice Unitario Progetto);
    • codice CIG (Codice Identificativo Gara)
  • Dati fatture collegate: fatture trasmesse precedentemente e alle quali il documento emesso si collega. Viene usato per le fatture di acconto

DatiDDT

Blocco da valorizzare nei casi di fattura differita per indicare i documenti con cui è stato consegnato il bene. Vanno quindi inseriti il numero, la data e la linea di dettaglio cui si riferisce il DDT

DatiTrasporto

Blocco da valorizzare nel caso di fattura accompagnatoria e contiene le informazioni relative al trasporto. I dati sono:

  • dati anagrafici del vettore (identificativo fiscale IVA, codice fiscale, denominazione, cognome e nome);
  • mezzo di trasporto;
  • causale di trasporto;
  • numero colli;
  • descrizione della merce;
  • peso lordo e peso netto;
  • data e ora del ritiro merce;
  • data inizio trasporto

DatiBeniServizi

E' un blocco sempre obbligatorio e contiene natura, quantità, qualità e gli elementi necessari a determinare il valore dei beni e/o servizi formanti oggetto dell'operazione. Corrisponde al "corpo" della fattura. I dati sono:

DettaglioLinee

  • numero della riga;
  • tipoCessionePrestazione: da utilizzare nel caso si voglia valorizzare uno sconto, premio, abbuono o una spesa accessoria. I valori ammessi sono:
    SC= sconto
    PR=premio
    AB=abbuono
    AC=accessoria
  • Descrizione: natura e oggetto della prestazione. Può fare anche riferimento a un precedente documento (ad esempio un acconto);
  • quantità: quantità consegnate\erogate
  • unitàMisura: unità di misura riferita alla quantità;
  • DataInizioPeriodo: data iniziale del periodo di riferimento cui si riferisce. E' la data inizio periodo di competenza sul corpo del documento
  • DataFinePeriodo: data finale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato. E' la data fine periodo di competenza sul documento
  • PrezzoUnitario: è il prezzo unitario del bene ceduto;
  • ScontoMaggiorazione: è possibile gestire più sconti e maggiorazione a cascata. Avremo quindi:
    • Tipo: valori ammessi SC e MG;
    • Percentuale: percentuale di sconto o maggiorazione. Sono le percentuali sulla riga del documento
    • Importo: è l'importo dello sconto\maggiorazione calcolato sul prezzo unitario
  • PrezzoTotale: è l'importo totale del bene\servizio (che tiene conto di eventuali sconti-maggiorazioni applicati i prezzi unitari). E' il valore riga IVA esclusa
  • AliquotaIVA: percentuale di IVA applicata alla riga di dettaglio;
  • Natura: serve per indicare il motivo per il quale l'emittente della fattura non indica l'aliquota IVA. Le codifiche ammesse sono le stesse di quelle utilizzate nella comunicazione dati fatture emesse e ricevute. Riepilogando sono:

N1

Escluse art. 15

N2

Non soggette

N3

Non imponibili

N4

Esenti

N5

Regime del margine\IVA non esposta in fattura

N6

Inversione contabile

DettaglioLInee

DettaglioLInee

AltriDatiGestionali

Blocco che consente agli utenti di definire con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrativi o gestionali. Nei tag sotto indicati si inseriranno il tipo dati e il relativo valore:

  • TipoDato: codice che identifica la tipologia di informazione;
    • RifertimentoTesto: elemento informativo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo TipoDato;
    • RiferimentoNumero: elemento informativo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di cui all'elemento informativo TipoDato;
    • RiferimentoData: elemento informativo in cui inserire una data riferita alla tipologia TipoDato

In Business Net\Cube è stato utilizzato per inserire il codice articolo. Ad esempio è stato così strutturato:

<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>COD_BUS</TipoDato>
<RiferimentoTesto>PF1</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>

DatiPagamento

Condizioni pagamento

Blocco destinato a descrivere le modalità di pagamento per le cessioni\prestazioni rappresentate in fattura. Tra le condizioni di pagamento ammesse abbiamo:

TP01= pagamento a rate;
TP02= pagamento completo;
TP03=anticipo

DettaglioPagamento

  • ModalitaPagamento: va messo uno dei valori indicati nell'apposito elenco

MP01

contanti

MP02

assegno

MP03

assegno circolare

MP04

contanti presso Tesoreria

MP05

bonifico

MP06

vaglia cambiario

MP07

bollettino bancario

MP08

carta di credito

MP09

RID

MP10

RID utenze

MP11

RID veloce

MP12

Riba

MP13

MAV

MP14

quietanza erario stato

MP15

giroconto su conti di contabilità speciale

MP16

domiciliazione bancaria

MP17

domiciliazione postale

  • DataRIferimentoTerminiPagamento: data dalla quale decorrono i termini di pagamento
  • DataScadenzaPagamento: data di scadenza del pagamento
  • ImportoPagamento: importo relativo al pagamento

Allegati

Nel seguente blocco sono indicati i dati relativi agli allegati

  • NomeAttachment_ nome dell'allegato;
  • AlgoritmoCompressione: algoritmo usato per comprimere l'attachment;
  • FormatoAttachment: formato dell'allegato;
  • DescrizioneAttachment: descrizione del tipo di allegato
  • Attachment: contiene il documento allegato alla fattura

1.4 Invio della fattura elettronica

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli operatori alcuni servizi informatici per facilitare le fasi operative connesse all'obbligo di fatturazione elettronica.

Le due procedure che appaiono essere di più immediato utilizzo per l'invio della fattura elettronica, richiedendo un minore impegno in termini di adeguamento informatico, sono:

- la posta elettronica certificata (PEC);

- uno dei servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. L'operatore può decidere di compilare la e-fattura ed inviarla al SdI servendosi della procedura web disponibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure utilizzando un software da installare nel PC o un'applicazione (App) per dispositivi mobili (smartphone, tablet, etc.).

Le altre due procedure utilizzabili per la trasmissione si basano sul collegamento diretto e automatizzato tra il SdI e il sistema informatico dell'operatore. Sono procedure più complesse e, pertanto, probabilmente più adatte ai soggetti con sistemi informatici più avanzati e che devono gestire flussi di fatturazione più consistenti.

Le due procedure sono:

- il sistema di cooperazione applicativa, che si basa sulla rete internet e viene definito servizio "web service";

- il sistema di trasmissione basato su protocollo FTP.

Queste ultime due procedure richiedono un preventivo accreditamento al SdI da parte dell'emittente, in seguito al quale all'operatore viene assegnato un numero di 7 cifre - "codice destinatario" - che consente di individuare in modo univoco il soggetto e di associarlo al canale telematico utilizzato per la trasmissione

In merito all'invio sono stati disciplinati anche gli scarti possibili e il relativo esito

Anzitutto in seguito all'invio della fattura elettronica, il trasmittente riceverà un "avviso di ricezione" da parte del sistema informatico, privo di alcuna valenza agli effetti fiscali; a decorrere da questo momento partiranno i controlli formali sul documento che determineranno il rilascio di una notifica con gli esiti di seguito descritti

Il SdI effettua i controlli formali sulla fattura elettronica che, laddove presenti anomalie, viene scartata; ciò determina, sotto il profilo degli effetti di natura fiscale, la mancata emissione della fattura stessa. Il rilascio della notifica di scarto della e-fattura comporta, evidentemente, in capo all'emittente la necessità di doversi attivare per correggere l'anomalia e adempiere alla corretta emissione della fattura in tempi brevi. Per tale ragione è importante che l'emittente abbia un riscontro celere sull'esito dell'invio.

A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Sistema di Interscambio invierà l'eventuale notifica di scarto della e-fattura nel giro di pochi minuti o ore e comunque in un tempo massimo non superiore ai 5 giorni, necessario nei periodi di maggiore afflusso (es. fine mese o fine anno)

I controlli che fa il SDI sono di tipo formali. L'unico controllo sostanziale è sulla presenza\mancanza di partita IVA e codice fiscale nell'anagrafica tributaria mentre non vengono fatti controlli sulla correttezza degli altri dati anagrafici. Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare:

  • nomenclatura ed unicità del file trasmesso;
  • dimensioni del file;
  • integrità del documento se firmato con le tecnologie elencate al paragrafo 1.2.1;
  • autenticità del certificato di firma, se presente;
  • conformità del formato fattura;
  • coerenza e validità del contenuto della fattura;
  • unicità della fattura;
  • recapitabilità della fattura.

Esempi di motivazione di scarto possono essere:

  • invio in formato diverso dall'XML;
  • mancanza di un dato obbligatorio previsto dalla disciplina IVA;
  • data posteriore a quella di invio;
  • incongruenza tra i dati indicati (ad esempio indicazione di un'aliquota diversa da zero ma imposta uguale a zero)

Una fattura scartata si considera come non emessa. L'emittente dovrà quindi provvedere a correggere gli errori e a riemettere la fattura

Il provvedimento in commento chiarisce che, una volta superati i controlli da parte del SdI, se il file non viene scartato, l'emittente riceverà una "ricevuta di consegna" della e-fattura oppure, nel caso in cui il recapito non fosse possibile, riceverà una "ricevuta di mancato recapito", che informa il trasmittente della "messa a disposizione" del documento nell'area web privata del destinatario. Le due comunicazioni rappresentano per l'emittente la prova dell'emissione della fattura elettronica

1.5 Consegna e ricezione della fattura elettronica

In attuazione di quanto indicato nell'articolo 1, comma 909, lettera a), punto 3, della Legge di Bilancio 2018, il provvedimento del 30 aprile conferma che la trasmissione della fattura elettronica può avvenire da parte del cedente/prestatore oppure da parte di un soggetto intermediario.

Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

Con il Provvedimento del 13 Giugno 2018 dell'Agenzia delle Entrate sono state chiarite le modalità di conferimento della delega all'intermediario

In merito alle modalità di conferimento, sarà possibile utilizzare i servizi telematici Entratel o FiscOnLine oppure presentare l'apposito modulo presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate

Si potranno delegare anche più intermediari all'utilizzo di tutti i servizi connessi al processo di e-fattura e, così come indicato nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Potrà essere conferita la delega, da parte di ciascun contribuente, per l'utilizzo dei servizi di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o loro duplicati ovvero per quelli di registrazione dell'indirizzo telematico indicati nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.

I soggetti delegabili ai quali sarà possibile conferire l'autorizzazione all'uso dei servizi di fatturazione elettronica sono esclusivamente quelli incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. A titolo di esempio, quindi, si tratta di consulenti del lavoro, commercialisti o ragionieri ma anche CAF

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di registrazione le fatture elettroniche sono sempre recapitate all'indirizzo telematico registrato con la conseguenza che, l'indicazione della partita IVA registrata prevale sugli altri dati e fa confluire tutte le fatture elettroniche al medesimo indirizzo telematico prescelto e registrato.

Un dato fondamentale è il codice destinatario indicato nell'atto della registrazione (per le modalità di indicazione vedi paragrafo 3). Senza questo dato non è possibile un corretto indirizzamento della fattura.

Distinguiamo le modalità di comunicazione di tale codice in base alla tipologia di cliente:

Soggetto passivo (B2B)

L'emittente\cedente dovrà farsi comunicare dai propri clienti il loro codice destinatario. Nel caso in cui non ne sia in possesso l'Amministrazione finanziaria ha individuato una soluzione che consenta al fornitore di trasmettere la e-fattura. In questi casi, il fornitore potrà compilare tutti i dati IVA e, inserire nel codice destinatario il codice convenzionale di 7 zeri ('0000000'). In tale ipotesi la fattura elettronica viene messa a disposizione del cessionario che potrà consultarla dalla propria area privata. Nel caso di mancato recapito l'emittente sarà tempestivamente informato ed a sua volta dovrà darne comunicazione al cliente tramite qualsiasi canale o invio di una copia analogica

Soggetto consumatore finale (B2C)

L'emittente deve compilare il campo "CodiceDestinatario" inserendo il codice convenzionale 7 zeri ("0000000") e il campo "CodiceFiscale" inserendo il codice fiscale del proprio cliente. La mancata compilazione di uno dei due campi comporta lo scarto della e-fattura. Si ricorda che, a differenza dei casi in cui il documento viene messo a disposizione del destinatario soggetto passivo IVA, il fornitore - nel rispetto di quanto disposto normativamente dall'articolo 1, comma 909, lettera a), punto 3, Legge di Bilancio 2018 – ha l'obbligo di consegnare copia analogica della fattura al cliente, salvo espressa rinuncia da parte del destinatario.

Soggetti che applicano regimi speciali IVA

Il soggetto che emette una fattura elettronica nei confronti di un soggetto che applica il regime di vantaggio (ex articolo 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98), il regime forfettario (ex articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 23 dicembre 2014, n190) o il regime speciale per i produttori agricoli (ex articolo 34, comma 6, DPR n. 633/1972) deve compilare il campo "Codice destinatario" inserendo il codice convenzionale 7 zeri ("0000000"). Così facendo, la e-fattura verrà correttamente emessa e messa a disposizione del destinatario che dovrebbe riceverne notizia dall'emittente tramite qualsiasi canale o anche mediante invio di copia analogica della fattura

Soggetti non residenti

Come più volte ricordato, l'articolo 1, comma 909 della Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti e identificati nel territorio dello Stato.

Per le operazioni effettuate da e verso operatori esteri, la medesima norma ha disposto l'obbligo di comunicarne i relativi dati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o ricezione della fattura. Sempre in base alla legge di Bilancio per il 2018 i dati da comunicare sarebbero:

· i dati identificativi del cedente/prestatore;

· i dati identificativi del cessionario/committente;

· la data del documento;

· la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);

· il numero del documento;

· la base imponibile, l'aliquota IVA applicata e l'imposta oppure la tipologia dell'operazione

Quindi dalla lettura della norma sembrerebbe che le fatture emesse nei confronti dei non residenti non vadano comunicate allo SDI ma si debba fare una comunicazione dati fatture mensile. Non sappiamo ancora se le specifiche tecniche siano le stesse dell'attuale comunicazione dati fatture ("spesometro") o se debbano essere pubblicate nuove specifiche.

In realtà per le fatture emesse nei confronti dei soggetti esterni nelle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del 30 Aprile è data la possibilità di invio al SDI anche in assenza di un codice destinatario valido. In questi casi, la fattura emessa potrà essere mandata al SdI nel formato elettronico xml e il campo potrà essere compilato inserendo il codice convenzionale di 7 X ("XXXXXXX"), senza determinare lo scarto del documento.

In tal senso la circolare 13/E del 2 luglio 2018 ha poi chiarito che per le operazioni da e verso non residenti non esiste l'obbligo di fattura elettronica ma non rientrano nell'obbligo di fatturazione elettronica, ma, semmai, in quello previsto dall'articolo 1, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs. n. 127 del 2015 e, prima, dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ossia costituiranno oggetto di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle relative fatture. Va quindi fatta la comunicazione dati fatture secondo il tracciato già in vigore. Ai non residenti va comunque fornita copia cartacea del documento qualora questi ne facciano richiesta

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