Fatturazione Elettronica | |||
1 La Fatturazione Elettronica: aspetti generali
Per cui già dal 01/07/2018 i soggetti di cui al punto 1 saranno interessati da tale adempimento dal lato dell'emissione delle fatture. Saranno però interessati dal lato del ciclo passivo\acquisti tutti i soggetti passivi IVA che effettuano acquisti di carburante per autotrazione presso impianti stradali. Pertanto le imprese e professionisti che effettuano acquisti di carburante dall'01/07/2018 non dovranno più compilare la scheda carburante ma riceveranno dal fornitore la fattura nel nuovo formato elettronico. In vista della prima scadenza del 01/07/2018 , per potere far fronte a questo adempimento le imprese dovranno munirsi di appositi strumenti. Le casistiche che possono presentarsi sono: a) imprese che già devono emettere fatture elettroniche b) imprese che hanno solo l'esigenza di registrare fatture passive di carburanti Il caso sub b) riguarda sicuramente la stragrande maggioranza delle imprese e dei professionisti Riferimenti Normativi 1.2 Rinvio della scadenza del primo luglio Il 28 giugno è stata resa ufficiale la proroga al 1° gennaio 2019 dell'entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. In particolare, il Consiglio dei ministri in data 27 giugno ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti relativamente agli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. Come si legge nel comunicato stampa nr 7, il provvedimento rinvia al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati. Sembra pertanto che il Governo abbia optato per la cd "doppia via", concedendo ancora 6 mesi di utilizzo della carta carburante e al tempo stesso permettendo a chi si era organizzato in vista dell'entrata in vigore del 1° luglio 2018 della fatturazione elettronica, di perseguire tale strada in via facoltativa Comunicato Del Governo di rinvio dell'obbligo di fattura elettronica per l'acquisto di carburante Successivamente al Comunicato Stampa è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge 28 giugno 2018, n. 79 che ha prorogato il termine di entrata in vigore degli obblighi della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. L'obbligo è stato rinviato di sei mesi, a partire dal 1° gennaio 2019, e varrà esclusivamente per gli impianti stradali di distribuzione. Resta invariato il termine del 1° luglio 2018 per:
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 (di seguito, il provvedimento), in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 909, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito Legge di Bilancio 2018) conferma che il nuovo obbligo di fatturazione elettronica si assolve mediante l'invio di un file avente formato xml (eXtendible Markup Language) , trasmesso unicamente tramite il Sistema di Interscambio (di seguito, SdI) utilizzando, quindi, le medesime soluzioni informatiche già adottate per l'emissione della fattura elettronica verso la PA. Il provvedimento chiarisce che i dati da inserire nella fattura elettronica, al fine di consentire la sua corretta emissione, coincidono con i dati obbligatori richiesti dalla normativa IVA, ex articoli 21 e 21 bis del Decreto IVA. Riportiamo qua in elenco i dati obbligatori e quelli più rilevanti HEADER Corrisponde all'intestazione del documento in cui sono riportati i dati del soggetto emittente e i dati del cliente-committente
BODY Corrisponde al "testata" della fattura. All'interno di questo blocco ci sono dei sotto-blocchi in cui si possono individuare
DatiDDT Blocco da valorizzare nei casi di fattura differita per indicare i documenti con cui è stato consegnato il bene. Vanno quindi inseriti il numero, la data e la linea di dettaglio cui si riferisce il DDT DatiTrasporto Blocco da valorizzare nel caso di fattura accompagnatoria e contiene le informazioni relative al trasporto. I dati sono:
DatiBeniServizi E' un blocco sempre obbligatorio e contiene natura, quantità, qualità e gli elementi necessari a determinare il valore dei beni e/o servizi formanti oggetto dell'operazione. Corrisponde al "corpo" della fattura. I dati sono: DettaglioLinee
AltriDatiGestionali Blocco che consente agli utenti di definire con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrativi o gestionali. Nei tag sotto indicati si inseriranno il tipo dati e il relativo valore:
In Business Net\Cube è stato utilizzato per inserire il codice articolo. Ad esempio è stato così strutturato:
<AltriDatiGestionali>
DatiPagamento Condizioni pagamento Blocco destinato a descrivere le modalità di pagamento per le cessioni\prestazioni rappresentate in fattura. Tra le condizioni di pagamento ammesse abbiamo: TP01= pagamento a rate;
DettaglioPagamento
Allegati Nel seguente blocco sono indicati i dati relativi agli allegati
1.4 Invio della fattura elettronica L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli operatori alcuni servizi informatici per facilitare le fasi operative connesse all'obbligo di fatturazione elettronica. Le due procedure che appaiono essere di più immediato utilizzo per l'invio della fattura elettronica, richiedendo un minore impegno in termini di adeguamento informatico, sono: - la posta elettronica certificata (PEC); - uno dei servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. L'operatore può decidere di compilare la e-fattura ed inviarla al SdI servendosi della procedura web disponibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure utilizzando un software da installare nel PC o un'applicazione (App) per dispositivi mobili (smartphone, tablet, etc.). Le altre due procedure utilizzabili per la trasmissione si basano sul collegamento diretto e automatizzato tra il SdI e il sistema informatico dell'operatore. Sono procedure più complesse e, pertanto, probabilmente più adatte ai soggetti con sistemi informatici più avanzati e che devono gestire flussi di fatturazione più consistenti. Le due procedure sono: - il sistema di cooperazione applicativa, che si basa sulla rete internet e viene definito servizio "web service"; - il sistema di trasmissione basato su protocollo FTP. Queste ultime due procedure richiedono un preventivo accreditamento al SdI da parte dell'emittente, in seguito al quale all'operatore viene assegnato un numero di 7 cifre - "codice destinatario" - che consente di individuare in modo univoco il soggetto e di associarlo al canale telematico utilizzato per la trasmissione In merito all'invio sono stati disciplinati anche gli scarti possibili e il relativo esito Anzitutto in seguito all'invio della fattura elettronica, il trasmittente riceverà un "avviso di ricezione" da parte del sistema informatico, privo di alcuna valenza agli effetti fiscali; a decorrere da questo momento partiranno i controlli formali sul documento che determineranno il rilascio di una notifica con gli esiti di seguito descritti Il SdI effettua i controlli formali sulla fattura elettronica che, laddove presenti anomalie, viene scartata; ciò determina, sotto il profilo degli effetti di natura fiscale, la mancata emissione della fattura stessa. Il rilascio della notifica di scarto della e-fattura comporta, evidentemente, in capo all'emittente la necessità di doversi attivare per correggere l'anomalia e adempiere alla corretta emissione della fattura in tempi brevi. Per tale ragione è importante che l'emittente abbia un riscontro celere sull'esito dell'invio. A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Sistema di Interscambio invierà l'eventuale notifica di scarto della e-fattura nel giro di pochi minuti o ore e comunque in un tempo massimo non superiore ai 5 giorni, necessario nei periodi di maggiore afflusso (es. fine mese o fine anno) I controlli che fa il SDI sono di tipo formali. L'unico controllo sostanziale è sulla presenza\mancanza di partita IVA e codice fiscale nell'anagrafica tributaria mentre non vengono fatti controlli sulla correttezza degli altri dati anagrafici. Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare:
Esempi di motivazione di scarto possono essere:
Una fattura scartata si considera come non emessa. L'emittente dovrà quindi provvedere a correggere gli errori e a riemettere la fattura Il provvedimento in commento chiarisce che, una volta superati i controlli da parte del SdI, se il file non viene scartato, l'emittente riceverà una "ricevuta di consegna" della e-fattura oppure, nel caso in cui il recapito non fosse possibile, riceverà una "ricevuta di mancato recapito", che informa il trasmittente della "messa a disposizione" del documento nell'area web privata del destinatario. Le due comunicazioni rappresentano per l'emittente la prova dell'emissione della fattura elettronica 1.5 Consegna e ricezione della fattura elettronica Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il Provvedimento del 13 Giugno 2018 dell'Agenzia delle Entrate sono state chiarite le modalità di conferimento della delega all'intermediario In merito alle modalità di conferimento, sarà possibile utilizzare i servizi telematici Entratel o FiscOnLine oppure presentare l'apposito modulo presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate Si potranno delegare anche più intermediari all'utilizzo di tutti i servizi connessi al processo di e-fattura e, così come indicato nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Potrà essere conferita la delega, da parte di ciascun contribuente, per l'utilizzo dei servizi di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o loro duplicati ovvero per quelli di registrazione dell'indirizzo telematico indicati nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018. I soggetti delegabili ai quali sarà possibile conferire l'autorizzazione all'uso dei servizi di fatturazione elettronica sono esclusivamente quelli incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. A titolo di esempio, quindi, si tratta di consulenti del lavoro, commercialisti o ragionieri ma anche CAF L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di registrazione le fatture elettroniche sono sempre recapitate all'indirizzo telematico registrato con la conseguenza che, l'indicazione della partita IVA registrata prevale sugli altri dati e fa confluire tutte le fatture elettroniche al medesimo indirizzo telematico prescelto e registrato. Un dato fondamentale è il codice destinatario indicato nell'atto della registrazione (per le modalità di indicazione vedi paragrafo 3). Senza questo dato non è possibile un corretto indirizzamento della fattura. Distinguiamo le modalità di comunicazione di tale codice in base alla tipologia di cliente: Soggetto passivo (B2B) L'emittente\cedente dovrà farsi comunicare dai propri clienti il loro codice destinatario. Nel caso in cui non ne sia in possesso l'Amministrazione finanziaria ha individuato una soluzione che consenta al fornitore di trasmettere la e-fattura. In questi casi, il fornitore potrà compilare tutti i dati IVA e, inserire nel codice destinatario il codice convenzionale di 7 zeri ('0000000'). In tale ipotesi la fattura elettronica viene messa a disposizione del cessionario che potrà consultarla dalla propria area privata. Nel caso di mancato recapito l'emittente sarà tempestivamente informato ed a sua volta dovrà darne comunicazione al cliente tramite qualsiasi canale o invio di una copia analogica Soggetto consumatore finale (B2C) L'emittente deve compilare il campo "CodiceDestinatario" inserendo il codice convenzionale 7 zeri ("0000000") e il campo "CodiceFiscale" inserendo il codice fiscale del proprio cliente. La mancata compilazione di uno dei due campi comporta lo scarto della e-fattura. Si ricorda che, a differenza dei casi in cui il documento viene messo a disposizione del destinatario soggetto passivo IVA, il fornitore - nel rispetto di quanto disposto normativamente dall'articolo 1, comma 909, lettera a), punto 3, Legge di Bilancio 2018 – ha l'obbligo di consegnare copia analogica della fattura al cliente, salvo espressa rinuncia da parte del destinatario. Soggetti che applicano regimi speciali IVA Il soggetto che emette una fattura elettronica nei confronti di un soggetto che applica il regime di vantaggio (ex articolo 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98), il regime forfettario (ex articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 23 dicembre 2014, n190) o il regime speciale per i produttori agricoli (ex articolo 34, comma 6, DPR n. 633/1972) deve compilare il campo "Codice destinatario" inserendo il codice convenzionale 7 zeri ("0000000"). Così facendo, la e-fattura verrà correttamente emessa e messa a disposizione del destinatario che dovrebbe riceverne notizia dall'emittente tramite qualsiasi canale o anche mediante invio di copia analogica della fattura Soggetti non residenti Come più volte ricordato, l'articolo 1, comma 909 della Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti e identificati nel territorio dello Stato. Per le operazioni effettuate da e verso operatori esteri, la medesima norma ha disposto l'obbligo di comunicarne i relativi dati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o ricezione della fattura. Sempre in base alla legge di Bilancio per il 2018 i dati da comunicare sarebbero: · i dati identificativi del cedente/prestatore; · i dati identificativi del cessionario/committente; · la data del documento; · la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione); · il numero del documento; · la base imponibile, l'aliquota IVA applicata e l'imposta oppure la tipologia dell'operazione Quindi dalla lettura della norma sembrerebbe che le fatture emesse nei confronti dei non residenti non vadano comunicate allo SDI ma si debba fare una comunicazione dati fatture mensile. Non sappiamo ancora se le specifiche tecniche siano le stesse dell'attuale comunicazione dati fatture ("spesometro") o se debbano essere pubblicate nuove specifiche. In realtà per le fatture emesse nei confronti dei soggetti esterni nelle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del 30 Aprile è data la possibilità di invio al SDI anche in assenza di un codice destinatario valido. In questi casi, la fattura emessa potrà essere mandata al SdI nel formato elettronico xml e il campo potrà essere compilato inserendo il codice convenzionale di 7 X ("XXXXXXX"), senza determinare lo scarto del documento. In tal senso la circolare 13/E del 2 luglio 2018 ha poi chiarito che per le operazioni da e verso non residenti non esiste l'obbligo di fattura elettronica ma non rientrano nell'obbligo di fatturazione elettronica, ma, semmai, in quello previsto dall'articolo 1, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs. n. 127 del 2015 e, prima, dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ossia costituiranno oggetto di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle relative fatture. Va quindi fatta la comunicazione dati fatture secondo il tracciato già in vigore. Ai non residenti va comunque fornita copia cartacea del documento qualora questi ne facciano richiesta |