Le stampe fiscali del modulo magazzino\vendite | |||
Per chi è tenuto all'obbligo delle scritture ausiliarie. di magazzino (per chi cioè ha superato per almeno due anni consecutivi i 2 miliardi di fatturato e i 500 milioni di rimanenze di magazzino), detto obbligo può essere adempiuto con la funzione Stampa schede Articoli chiedendo la stampa 'per Articolo'. Poiché la legge prevede un termine di aggiornamento di 60 giorni per le scritture di magazzino, si consiglia di effettuare la stampa di dette schede mensilmente oppure al massimo ogni 60 giorni (o comunque in base al consiglio del proprio consulente commercialista). Per legge la stampa delle schede art. può avvenire anche su carta semplice (non vidimata nè numerata progressivamente, come invece è obbligatorio per libro giornale di contabilità e registri iva). L'operazione della stampa delle schede articoli, non implica alcun aggiornamento, per cui può sempre essere rifatta in ogni momento. L'utilizzatore dovrà perciò fare attenzione a non modificare bolle di carico o di scarico i cui movimenti siano già stati stampati sulle schede articoli tenute quali scritture ausiliarie obbligatorie di magazzino! (o qualora tali modifiche fossero necessarie, dovrà provvedere, nel rispetto dei termini di legge, a ristampare le schede articolo del periodo interessato dalle variazioni). Un altra stampa utile ai fini fiscali (utile anche per chi non è tenuto alle scritture obbligatorie di magazzino, ma ha pur sempre l'onere di valorizzare le rimanenze a fine esercizio) è la Stampa Inventario Lifo : essa consente di determinare in ogni momento il valore delle rimanenze di magazzino secondo il criterio più utilizzato ammesso dalla amministrazione fiscale : il cosidetto Lifo storico o Lifo a scatti. Viene infatti prodotto un tabulato che contiene tutti gli elementi che concorrono alla valutazione secondo suddetto criterio. Tale tabulato può costituire l'allegato al bilancio d'esercizio, riportato sul libro degli inventari oppure semplicemente conservato su carta semplice (come consiglia il vostro commercialista). |