Data ultimo aggiornamento: 16/10/2014

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Vecchio Telematico Op. Rilevanti Iva

L'argomento si riferisce ai vecchi programmi per le comunicazioni BLACKLIST (bnblelbl) e SPESOMETRO (bnefelef) vecchie, servono per coloro che devono comunicare delle variazioni dei dati in periodi in cui erano vigenti i vecchi tracciati.

Normativa di riferimento

L'art. 21 del DL 78/2010 ha introdotto l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3 mila. Tale nuovo obbligo riguarda anche le operazioni del 2010 secondo regole specifiche rispetto all'adempimento ordinario; la comunicazione telematica dei dati 2010 è fissata per il 31 dicembre 2011 e dovranno essere comunicate le operazioni di importo non inferiore a € 25 mila.

Con il Provvedimento del 22/12/2010, l'Agenzia delle Entrate ha poi individuato i soggetti obbligati alla comunicazione, le operazioni interessate, i dati da riportare e le modalità e i termini di presentazione della comunicazione in esame.

Soggetti obbligati

Sono soggetti all'obbligo di comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini dell'imposta IVA i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta.

Oggetto della comunicazione

Nella comunicazione devono essere rilevate singolarmente:

  1. le operazioni rilevanti ai fini Iva soggette all'obbligo di fatturazione: le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi contrattualmente dovuti siano pari o superiori a 3.000 euro al netto dell'Iva ;
  2. le operazioni rilevanti ai fini Iva NON soggette all'obbligo di fatturazione (quindi corrispettivi, ricevute fiscali): le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi contrattualmente dovuti siano pari o superiori a 3.600 euro inclusa Iva .

Sono comprese nell'oggetto della comunicazione le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti.

Ai fini del calcolo dei limiti suddetti, occorre considerare i seguenti casi:

  • qualora vengano stipulati più contratti tra di loro collegati, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti;
  • nel caso di contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e da cui derivano corrispettivi periodici, si considerano i corrispettivi complessivamente dovuti nell'anno solare.

Restano, invece, escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

  1. importazioni;
  2. esportazioni ex art. 8, comma 1, DPR 633/72, sia quelle effettuate direttamente dal cedente (lettera a), sia quelle operate dal cessionario (lettera b);
  3. cessioni e prestazioni registrate o soggette a registrazione scambiate con operatori stabiliti in paesi black list;
  4. operazioni per le quali è obbligatoria la comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del DPR 605/73 (quali ad esempio le cessione di immobili, prestazioni relative alla somministrazione di energia elettrica, gas, telefonia, contratti di assicurazione, ecc.).

Inoltre con la circolare 24/E del 30 maggio 2011 l'Agenzia delle Entrate ha escluso anche:

  1. le operazioni che sotto il profilo territoriale non risultano rilevanti in Italia (quindi le operazioni fuori campo Iva);
  2. le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non passivi iva quando il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carta di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione;
  3. le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario;
  4. i passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura.

In fase di prima applicazione, sono anche escluse le operazioni rilevanti ai fini Iva non soggette all'obbligo di fatturazione (quindi corrispettivi, ricevute fiscali), effettuate fino al 30 giugno 2011.

Inoltre, sempre per l'anno 2010 il limite per le operazioni rilevanti ai fini Iva soggette all'obbligo di fatturazione da comunicare è innalzato a 25.000 euro al netto dell'Iva.

Contenuto della comunicazione

Per ogni singola operazione devono essere indicati:

  1. l'anno di riferimento
  2. la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente (quindi nel caso di scontrino, ricevuta fiscale, corrispettivo senza obbligo di certificazione è obbligatorio raccogliere il codice fiscale)
  3. per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati anagrafici
  4. la data di registrazione o, in mancanza, di esigibilità dell'operazione
  5. i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali e l'importo dell'Iva applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti o di operazioni non imponibili o esenti. Nel caso di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l'obbligo di fattura, l'importo dei corrispettivi iva inclusa.

Periodicità della comunicazione

L'obbligo di comunicazione delle operazioni decorre:

  1. per le operazioni rilevanti ai fini Iva soggette all'obbligo di fatturazione dal 1.1.2010;
  2. per le operazioni rilevanti ai fini Iva NON soggette all'obbligo di fatturazione (quindi corrispettivi, ricevute fiscali) dal 1.7.2011

Il modello di comunicazione è presentato, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile di ogni anno in relazione alle operazioni dell'anno precedente. La periodicità è, dunque, annuale.

Per l'anno 2010 il termine dell'invio è posticipato al 31 dicembre 2011 (prorogato con il provvedimento del 16/09/2011).

Riferimenti alle normative

Provvedimento del 22/12/2010: Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro (Pubblicato il 22/12/10 ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244)

Provvedimento del 14/04/2011: Obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila. Proroga dei termini di rilevazione delle operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura. (Pubblicato il 14/04/11 ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244)

Circolare n. 24 del 30/05/2011: Operazioni Iva: comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate

Provvedimento del 21/06/2011: Disposizioni integrative e correttive del provvedimento del 22 dicembre 2010 (Pubblicato il 21/06/11)

Provvedimento del 16/09/2011: Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila. Disposizioni modificative del provvedimento del 22 dicembre 2010, prot. n. 2010/184182. Proroga dei termini di comunicazione per il periodo d'imposta 2010 (Pubblicato il 19/09/11)

ATTENZIONE: Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 133642/2011 del 16/09/2011 ha modificato il tracciato del file tematico, eliminando la richiesta, per ogni singola operazione, dell'indicazione della natura della transazione (merci/servizi) e della tipologia dell'operazione (imponibile/non imponibile/esente). In base a queste indicazione sono state riviste in materia sostanziale gli scenari operativi in Business, ad esempio non è più necessario duplicare i codici iva per differenziare merci e servizi o in alternativa indicare nel campo 'Natura transazione' il valore merci o servizi.

ATTENZIONE: Anche per la ragione sopra esposta, coloro che hanno estratto i dati dalla prima nota (o inserito i dati manualmente) con precedenti versioni del programma "Telematico Operazioni Rilevanti Iva" (ossia di versione 13.0.0.14 pubblicata il 19/09/2011 o precedenti) devono provvedere a riestrarre/reinserire i dati dalla prima nota sovrascrivendo quelli già eventualmente presenti.

Di seguito sono stati identificati gli scenari operativi più usuali di utilizzazione di Business con le relative modalità e adeguamenti da mettere in atto.

A – Azienda che utilizza il modulo 'Contab. Generale e semplificata', ma non il modulo 'Vendite/fatturazione'

Registrare le fatture di vendite e di acquisto come da normale procedura.

Casi particolari:

1) Nel caso l'azienda emetta scontrini fiscali e/o ricevute fiscali, tiene cioè un registro corrispettivi, quando tali documenti superano l'importo di 3.600 euro Iva compresa e il soggetto che effettua l'acquisto è un soggetto passivo iva (privato) che non paga con bancomat, carte di credito o carte prepagate, vanno registrati singolarmente. Quindi l'utente in questi casi inserirà una registrazione dal programma 'Gestione prima nota' per ciascun corrispettivo, intestata a un cliente codificato.

È possibile optare per due modalità di registrazione differenti:

  • si inserisce un'anagrafica cliente in cui vengono indicati il nome, cognome e codice fiscale del soggetto.

Poi registrare il corrispettivo come da esempio. Non è più possibile utilizzare la causale standard 1100, in quanto occorre intestare il corrispettivo a un cliente specifico, quindi creare una causale ad hoc, o duplicando e modificando la causale 1100 oppure duplicando la causale 1001 e impostare il registro corrispettivi.

  • in alternativa è possibile intestare la registrazione a un cliente generico (cd 'Cliente privato'), in questo caso è necessario indicare nel campo descrizione della registrazione il codice fiscale nelle forma "CF: SPCRRT60R32H299T". ( È necessario non attivare la gestione delle partite nel cliente privato, mentre se si vuole gestire l'esclusione dei corrispettivi per pagamento con bancomat/carta di credito è necessario attivare sia la gestione delle partite che delle scadenze ).

Caso del soggetto privato che paga con bancomat o carta di credito. La circolare 24/E del 30 maggio 2011 ha previsto l'esclusione dalla comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva (i privati), qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione. In Business è sufficiente non registrare singolarmente il corrispettivo, se è abitudine registrare singolarmente i corrispettivi, operare nel seguente modo.

Per poter escludere queste operazioni è necessario creare una o più forme di pagamento in cui venga specificato come Tipo incasso i valori 'Bancomat' o 'Carte di credito'.

In fase di registrazione di un corrispettivo da prima nota a un soggetto privato che paga con carta di credito o bancomat, assicurarsi che il soggetto privato in anagrafica clienti/fornitori abbia il campo Tipo sogg impostato a 'Persona fisica', che il campo Partita Iva sia vuoto e che sia attiva la gestione delle partite e delle scadenze. Registrare l'operazione inserendo una partita al corrispettivo e inserire una riga di scadenza con la forma di pagamento creata come indicato sopra.

Le registrazioni dei corrispettivi di importo pari o superiore a 3.600 euro non possono essere registrati utilizzando il programma 'Gestione P. Nota corrispettivi'.

2) Il cliente è un non-residente senza codice fiscale , è obbligatorio aprire una anagrafica cliente togliendo sempre la spunta dal campo 'Residente" e indicando tutti i dati che sono richiesti dalla comunicazione.

  • se persona fisica: scegliere come tipo soggetto 'persona fisica', indicare lo stato estero e come tipo di soggetto iva indicare un valore diverso da 'Normale'. Inoltre compilare i campi della scheda 'Persona/fisica giuridica', cognome, nome, data di nascita, comune o Stato estero di nascita, Provincia di nascita (solo se indicato il comune di nascita).

Inoltre per poter includere anche i privati residenti in paesi black list o della Comunità Europea o comunque extra-Cee è necessario indicare nell'anagrafica del cliente nel campo cod. nostro c/o loro la dicitura 'PRBL'. Questo per fare in modo che tutti i soggetti privati a cui vengono emessi degli scontrini possano essere ricompresi nella comunicazione.

  • se persona non fisica: indicare come tipo soggetto 'Persona giuridica' e come tipo sogg. IVA un valore diverso da 'Normale'. Indicare, inoltre, la ragione sociale, l'indirizzo estero, la città estera, lo stato estero.

ATTENZIONE: Le registrazioni giornaliere dei corrispettivi dovranno essere inserite in 'Gestione Prima Nota' o 'Gestione P.Nota Corrispettivi' al netto dei corrispettivi già registrati singolarmente in quel giorno, in quanto di importo pari o superiore a 3.600 euro.

B – Azienda che utilizza il modulo 'Contab. Generale e semplificata', il modulo 'Vendite/magazzino' e utilizza il programma 'Contabilizzazione documenti magazzino'

Sia che vengano contabilizzate le fatture di vendita che quelle di acquisto oppure solo le fatture di vendita, procedere come d'abitudine.

Caso particolare:

1) Nel caso in cui l'intestatario del documento sia un soggetto non passivo di Iva (quindi un privato codificato in anagrafica clienti/fornitori con il campo Tipo sogg impostato a 'Persona fisica', il campo Partita Iva lasciato vuoto e attiva la gestione delle partite e delle scadenze) che paga con bancomat, carta di credito o prepagate, utilizzare una forma di pagamento in cui il campo Tipo incasso è valorizzato a 'Bancomat' o 'Carte di credito'. In questo modo, l'operazione è esclusa dalla comunicazione.

2) Nel caso l'azienda emetta scontrini fiscali e/o ricevute fiscali, tiene cioè un registro corrispettivi, quando l'importo di tali documenti è pari o superiore l'importo di 3.600 euro Iva compresa vanno registrati singolarmente. Si possono scegliere due strade alternative, non è comunque possibile contabilizzare i corrispettivi emessi da magazzino :

a) I corrispettivi possono essere registrati utilizzando il programma 'Gestione prima nota' come indicato nello scenario 'A'.

b) In alternativa, se si vuole che i corrispettivi pari o superiori a 3600 euro vadano in contabilità con il programma 'Contabilizzazione documenti' è necessario, oltre che consigliabile (è difatto la procedura consigliata dalla maggioranza dei consulenti fiscali ai clienti a cui tengono la contabilità), emettere, anziché un corrispettivo, una fattura immediata ad un cliente specifico codificato in anagrafica cliente. In ogni caso occorre, se non esiste già, istituire un registro vendite, oltre al registro corrispettivi.

ATTENZIONE: Le registrazioni giornaliere dei corrispettivi dovranno essere inserite in 'Gestione Prima Nota' o 'Gestione P.Nota Corrispettivi' al netto dei corrispettivi già registrati singolarmente in quel giorno, in quanto di importo pari o superiore a 3.600 euro.

Corrispettivi in ventilazione

In regime di Ventilazione dei corrispettivi, i corrispettivi che singolarmente sono pari o superiori i 3.600 euro vanno gestiti come indicato negli scenari precedenti. Quindi o registrati direttamente in gestione prima nota oppure da magazzino con fatture immediate ad un cliente specifico codificato in anagrafica cliente, nella modalità di imponibile + Iva pre-determinata. In questo caso occorre, se non esiste già, istituire un registro vendite, oltre al registro corrispettivi.

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