Tipi di ammortamento cespiti | |||
Gli ammortamenti possono essere calcolati secondo criteri diversi, ma sono deducibili fiscalmente solo se rientrano nei limiti previsti dalla norme della legislazione fiscale. Un'azienda può quindi decidere di eseguire ammortamenti seguendo i principi strettamente fiscali, oppure seguendo principi diversi: nel secondo caso avremo ammortamenti superiori o inferiori a quelli deducibili fiscalmente, perciò può porsi un problema di quote di ammortamenti o parti di quote deducibili e quote o parti di quote non deducibili, che devono essere poi riprese in sede di dichiarazione dei redditi come riprese fiscali. Per distinguere i due tipi d'ammortamento parliamo di ammortamenti civilistici e ammortamenti fiscali: gli ammortamenti civilistici sono quelli che, di norma, sono evidenziati poi nel bilancio d'esercizio dell'azienda, mentre gli ammortamenti fiscali sono quelli che seguono i criteri fiscali di ammortamento e che possono essere detratti fiscalmente nelle misure stabilite di deducibilità; naturalmente i due tipi d'ammortamento possono anche coincidere, e di fatto nella maggior parte dei casi si verifica proprio questo. La procedura prevede le seguenti possibilità operative come "tipi di ammortamento applicabili", tenendo presente che le varie possibilità sono valide sia sotto il profilo Fiscale che Civilistico (gestiti in modo autonomo): ministeriale = si applicano sia a fini del bilancio che ai fini fiscali le % indicate nelle apposite tabelle ministeriali anticipato = si applicano le % indicate nelle apposite tabelle le percentuali aggiuntive previste e concesse quale ammortamento anticipato ridotto = si intende una quota inferiore alla quota prevista dalle tabelle ministeriali; ad esempio, la tabella prevede per gli automezzi il 25%, un ammortamento ridotto è un ammortamento compreso tra 12,5% e 24,99%. Solitamente si tratta di quote non inferiori alla metà di quelle previste da tali tabelle, poiché dal punto di vista fiscale la differenza tra una quota inferiore al 50% dell'aliquota ministeriale e il 50% di detta aliquota è da considerarsi ammortamento "perso", cioè non più deducibile fiscalmente. Pertanto, sebbene sia una situazione da evitarsi dal punto di vista economico, è gestita la possibilità di indicare una percentuale inferiore al 50% dell'aliquota ministeriale: il programma considera la quota derivante come "quota inferiore al minimo" e la differenza rispetto al suddetto 50% come "ammortamento perso", o anche "ammortamento non deducibile al termine della procedura d'ammortamento", in quanto l'effetto fiscale di indeducibilità si manifesta solo negli ultimi periodi di ammortamento; accelerato = si intende una % di ammortamento superiore a quella prevista dalle tabelle ministeriali, ma totalmente deducibili fiscalmente, perché il maggior ammortamento è giustificato da un maggior uso, dimostrabile, rispetto all'uso normale in quel settore di attività. Ad es., se l'azienda lavora su tre turni giornalieri, perciò 24 ore su 24, mentre nello stesso settore la normalità é di 8 ore al giorno, in tal caso gli ammortamenti possono essere pari a 3 volte quelli ministeriali; simulato =si intende una percentuale indicata dall'ultente, in sostituzione dell'aliquota ministeriale; a mannaia = si applica un'aliquota pari al valore residuo percentuale del cespite; in caso di dismissione o distruzione del bene, è un modo per far gravare il costo residuo (costo storico – fondi ammortamento sinora calcolati/accumulati) nell'esercizio della dismissione o distruzione o, per i beni immateriali, nell'esercizio in cui risulta accertata la non più utilità economica del bene immateriale stesso; spesabile = per i beni di valore inferiore a 516,46 €, indica la volontà di scaricare il costo intero del bene nel primo esercizio, cioè con un'aliquota d'ammortamento di fatto pari al 100%. La procedura permette la gestione distinta tra Fiscale e Civilistico, perciò è possibile, in fase di calcolo ammortamenti, combinare anche diversi criteri di valutazione (ex: ammortamento Civilistico = ridotto e ammortamento Fiscale = ministeriale). Per ogni cespite viene perciò richiesto il tipo di ammortamento che s'intende applicare, sia sotto l'aspetto fiscale che civilistico, e per ogni cespite sono richieste 5 diverse percentuali d'ammortamento che fanno riferimento ai vari modi di procedere agli ammortamenti:
Viene inoltre richiesto se il cespite è "spesabile" sotto l'aspetto civilistico e fiscale, cioè dev'essere considerato costo nel primo esercizio di utilizzazione. L'unica percentuale obbligatoria è quella ministeriale; le altre possono essere omesse, tranne quelle che si ha intenzione di utilizzare; ad es. se si ha intenzione di procedere con l'ammortamento anticipato, è necessario indicare anche la % di ammortam. anticipato. Ammortamento fiscale e civilistico si differenziano, oltre che per la % applicata, anche per la % di deducibilità del bene ai fini delle imposte sui redditi, basate su considerazioni di promiscuità d'uso, perchè beni utilizzati in parte per scopi aziendali e in parte per scopi personali/privati dell'imprenditore-professionista. Per esempio, i telefoni cellulari sono deducibili come costo solo per il 50% del loro valore (promiscui al 50% per legge), e perciò anche gli ammortamenti su tali beni sono fiscalmente deducibili solo per il 50%: questa condizione è segnalata sull'anagrafica di ciascun cespite, indicando una % d'indeducibilità uso promiscuo. Altro esempio: le imbarcazioni o gli aeromobili non sono affatto deducibili e quindi, pur essendo cespiti e pur dovendo essere ammortizzate dal punto di vista civilistico, avranno una % di indeducibilità fiscale pari a 100 (=totalmente indeducibile). Per quanto riguarda le autovetture (ed altre categorie di beni), il fisco ha limitato la possibilità di ammortamento ponendo un limite massimo sul valore del bene di € 18.075,99 oltre il quale la quota d'ammortamento diventa indeducibile. A tal scopo si indicherà sul cespite il codice "Limiti uso promiscuo" della relativa tabella. Questi aspetti si riflettono anche sulla rilevazione e trattamento di plus e minusvalenze, dando origine, in virtù delle quote di costo indeducibili, quindi ad un valore fiscalmente riconosciuto diverso dal valore effettivo di un cespite, a plusvalenze tassabili e non tassabili, e a minusvalenze deducibili e indeducibili. Per tracciare delle informazioni su ogni singolo cespite sotto il profilo fiscale, la procedura gestisce per ogni cespite i seguenti valori, che possono essere modificati con movimenti ed apposite causali di movimentazione:
Sotto gli aspetti civilistici sono definiti invece i seguenti valori:
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