Data ultimo aggiornamento: 07/11/2012

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Introduzione al modulo telematico operazioni rilevanti iva

Normativa di riferimento

L'art. 21 del DL 78/2010 ha introdotto l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3 mila. Tale nuovo obbligo riguarda anche le operazioni del 2010 secondo regole specifiche rispetto all'adempimento ordinario; la comunicazione telematica dei dati 2010 è fissata per il 31 dicembre 2011 e dovranno essere comunicate le operazioni di importo non inferiore a € 25 mila.

Con il Provvedimento del 22/12/2010, l'Agenzia delle Entrate ha poi individuato i soggetti obbligati alla comunicazione, le operazioni interessate, i dati da riportare e le modalità e i termini di presentazione della comunicazione in esame.

Soggetti obbligati

Sono soggetti all'obbligo di comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini dell'imposta IVA i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta.

Oggetto della comunicazione

Nella comunicazione devono essere rilevate singolarmente:

  1. le operazioni rilevanti ai fini Iva soggette all'obbligo di fatturazione: le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi contrattualmente dovuti siano pari o superiori a 3.000 euro al netto dell'Iva;
  2. le operazioni rilevanti ai fini Iva NON soggette all'obbligo di fatturazione(quindi corrispettivi, ricevute fiscali): le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi contrattualmente dovuti siano pari o superiori a 3.600 euro inclusa Iva.

Sono comprese nell'oggetto della comunicazione le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti.

Ai fini del calcolo dei limiti suddetti, occorre considerare i seguenti casi:

  • qualora vengano stipulati più contratti tra di loro collegati, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti;
  • nel caso di contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e da cui derivano corrispettivi periodici, si considerano i corrispettivi complessivamente dovuti nell'anno solare.

Restano, invece, escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

  1. importazioni;
  2. esportazioni ex art. 8, comma 1, DPR 633/72, sia quelle effettuate direttamente dal cedente (lettera a), sia quelle operate dal cessionario (lettera b);
  3. cessioni e prestazioni registrate o soggette a registrazione scambiate con operatori stabiliti in paesi black list;
  4. operazioni per le quali è obbligatoria la comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del DPR 605/73 (quali ad esempio le cessione di immobili, prestazioni relative alla somministrazione di energia elettrica, gas, telefonia, contratti di assicurazione, ecc.).

Inoltre con la circolare 24/E del 30 maggio 2011 l'Agenzia delle Entrate ha escluso anche:

  1. le operazioni che sotto il profilo territoriale non risultano rilevanti in Italia (quindi le operazioni fuori campo Iva);
  2. le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non passivi iva quando il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carta di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione;
  3. le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario;
  4. i passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura.

In fase di prima applicazione, sono anche escluse le operazioni rilevanti ai fini Iva non soggette all'obbligodi fatturazione (quindi corrispettivi, ricevute fiscali), effettuate fino al 30 giugno 2011.

Inoltre, sempre per l'anno 2010 il limite per le operazioni rilevanti ai fini Iva soggette all'obbligo di fatturazione da comunicare è innalzato a 25.000 euro al netto dell'Iva.

Contenuto della comunicazione

Per ogni singola operazione devono essere indicati:

  1. l'anno di riferimento
  2. la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente (quindi nel caso di scontrino, ricevuta fiscale, corrispettivo senza obbligo di certificazione è obbligatorio raccogliere il codice fiscale)
  3. per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati anagrafici
  4. la data di registrazione o, in mancanza, di esigibilità dell'operazione
  5. i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali e l'importo dell'Iva applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti o di operazioni non imponibili o esenti. Nel caso di operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l'obbligo di fattura, l'importo dei corrispettivi iva inclusa.

Periodicità della comunicazione

L'obbligo di comunicazione delle operazioni decorre:

  1. per le operazioni rilevanti ai fini Iva soggette all'obbligo di fatturazione dal 1.1.2010;
  2. per le operazioni rilevanti ai fini Iva NON soggette all'obbligo di fatturazione (quindi corrispettivi, ricevute fiscali) dal 1.7.2011

Il modello di comunicazione è presentato, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile di ogni anno in relazione alle operazioni dell'anno precedente. La periodicità è, dunque, annuale.

Per l'anno 2010 il termine dell'invio è posticipato al 31 dicembre 2011 (prorogato con il provvedimento del 16/09/2011).

Riferimenti alle normative

Provvedimento del 22/12/2010: Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro (Pubblicato il 22/12/10 ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244)

Provvedimento del 14/04/2011: Obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila. Proroga dei termini di rilevazione delle operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura. (Pubblicato il 14/04/11 ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244)

Circolare n. 24 del 30/05/2011: Operazioni Iva: comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate

Provvedimento del 21/06/2011: Disposizioni integrative e correttive del provvedimento del 22 dicembre 2010 (Pubblicato il 21/06/11)

Provvedimento del 16/09/2011: Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila. Disposizioni modificative del provvedimento del 22 dicembre 2010, prot. n. 2010/184182. Proroga dei termini di comunicazione per il periodo d'imposta 2010 (Pubblicato il 19/09/11)

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