Data ultimo aggiornamento: 21/09/2012

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Introduzione al modulo black list

Al fine di contrastare le frodi fiscali il c.d. Decreto incentivi è stato introdotto l'obbligo per tutti i soggetti passivi IVA di comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi / rese ricevute nei confronti di operatori residenti in Paesi c.d. "black list".

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono soggetti all'obbligo di comunicazione i soggetti passivi dell'IVA per le seguenti operazioni poste in essere nei confronti di operatori economici aventi sede , residenza o domicilio negli stati o territori individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001:

  1. cessioni di beni;
  2. prestazioni di servizi rese;
  3. acquisti di beni;
  4. prestazioni di servizi ricevute

Nella comunicazione devono essere riportati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, imponibili, non imponibili e non soggette a IVA.

Per cui la comunicazione riguarda anche :

  • operazioni non imponibili (ex artt 8 , 9 ecc DPR n. 633/72);
  • prestazioni di servizi rese / ricevute "generiche" ex art. 7-ter, DPR n. 633/72.

Non vanno segnalate le operazioni poste in essere con committenti non soggetti passivi IVA, cioè committenti privati.

PERIODI RIFERIMENTO

L'obbligo di comunicazione delle operazioni decorre per tutte le operazioni effettuate dall' 1.7.2010, con periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume degli scambi.

Il modello di comunicazione è presentato con riferimento :

  1. a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestrali precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
  2. periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a.

Per quanto riguarda la periodicità di riferimento è da segnalare che :

  • per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 4 trimestri la presentazione delle comunicazioni dovrà essere effettuata con periodicità trimestrale, a condizione comunque che il suddetto limite (€ 50.000) non sia superato nel trimestre in corso e in quelli precedenti;
  • i soggetti trimestrali che nel corso di un trimestre superano il suddetto limite (€ 50.000) a decorrere dal mese successivo a quello di riferimento dovranno provvedere alla presentazione della comunicazione con periodicità mensile;
  • i soggetti tenuti alla presentazione con cadenza trimestrale possono scegliere di presentare la comunicazione con periodicità mensile.
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