Introduzione al modulo black list | |||
Al fine di contrastare le frodi fiscali il c.d. Decreto incentivi è stato introdotto l'obbligo per tutti i soggetti passivi IVA di comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi / rese ricevute nei confronti di operatori residenti in Paesi c.d. "black list". SOGGETTI OBBLIGATI Sono soggetti all'obbligo di comunicazione i soggetti passivi dell'IVA per le seguenti operazioni poste in essere nei confronti di operatori economici aventi sede , residenza o domicilio negli stati o territori individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001:
Nella comunicazione devono essere riportati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, imponibili, non imponibili e non soggette a IVA. Per cui la comunicazione riguarda anche :
Non vanno segnalate le operazioni poste in essere con committenti non soggetti passivi IVA, cioè committenti privati. L'obbligo di comunicazione delle operazioni decorre per tutte le operazioni effettuate dall' 1.7.2010, con periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume degli scambi. Il modello di comunicazione è presentato con riferimento :
Per quanto riguarda la periodicità di riferimento è da segnalare che :
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